lunedì, 16 luglio 2007

MISURE CAUTELARI PERSONALI – APPELLO DEL P.M. EX ART. 310 C.P.P. AVVERSO RIGETTO DI RICHIESTA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE – PENDENZA DELLA PROCEDURA EX ART. 310 C.P.P. – NUOVA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE – EFFICACIA PRECLUSIVA DELLA PROCEDURA EX ART. 310 C.P.P. – RIGETTO

Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Est. Casella, ord. 3/5-28/6/2007, proc. n° 9645/07 R.I.M.Caut.

Le vicende oggetto del procedimento (omicidio di persona il cui cadavere non è mai stato ritrovato) sono, in parte, già note a questo Tribunale che, in originaria procedura ex art. 309 c.p.p., non avallò l’impostazione accusatoria, ritenendosi necessarie nuove indagini atteso che gli indizi raccolti, pur dotati di una certa consistenza, non sono stati ritenuti tali da raggiungere il livello della gravità indiziaria indispensabile per l’applicazione di una misura cautelare. Il PM, a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi investigativi

lunedì, 16 luglio 2007

CALUNNIA – INFORMATORE CONFIDENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA – FALSE ACCUSE – OBBLIGO DI RIVELAZIONE DEL NOME DELL’INFORMATORE – SUSSISTENZA – CONFIGURABILITA’ DEL REATO

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Est. Di Stefano, ord. 29/5-4/6/2007, proc. n° 9854/06 R.I.M.Caut.

L’appello del PM, con il quale si impugnava ordinanza di rigetto di richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di un Sindaco di un Comune della Campania per reati di concussione ed altro, va rigettato essendo vietata dalla Legge l’utilizzazione di notizie apprese da fonti confidenziali ed anonimi. Rilevando, peraltro, che le accuse sono risultate false,

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lunedì, 16 luglio 2007

EDILIZIA ED URBANISTICA – MURO DI CONFINE – APERTURA –APPOSIZIONE DI CANCELLO – IRRILEVANZA PENALE

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Est. Cariello, ord. 3/7/2007, proc. n° 1326/07 R.I.M.Caut.

Non può essere assolutamente condivisa l’affermazione del GIP secondo cui l’opera non completata (apertura di mt 4 di muro di confine insistente su fondo agricolo con apposizione di cancello di ferro con due battenti) determina un organismo edilizio nuovo

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categoria:misure cautelari reali, sequestro preventivo, 9 giurisprudenza
giovedì, 12 luglio 2007
"La minaccia di dimissioni di Mastella in caso dell'approvazione del sacrosanto emendamento Manzione sulla presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari, è una duplice dimostrazione della sudditanza acritica del ministro all'Anm e di gravi carenze di natura politica del Governo. Gli avvocati non potranno mai accettare che un qualsiasi ministro della Giustizia abbia una così grave contrarietà al loro ruolo"
Oreste Dominioni Presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane
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giovedì, 05 luglio 2007

MISURE CAUTELARI REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – IMMOBILE ABUSIVO – SENTENZA DI CONDANNA – CONTESTUALE PERDITA DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO – MATERIALE RESTITUZIONE DEL BENE SOLO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – NECESSITA’ DI VERIFICA DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A BENEFICIARE DELLA RESTITUZIONE  IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE – ILLEGITTIMITA’ – RESTITUZIONE ALL’ORIGINARIO AVENTE DIRITTO  

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres.Est. Spagna, ord. 4/7/2007 proc. n° 1171/07 R.I.M.Caut.Reali e n° 50721/05 R.G.N.R.

Premesso che la competenza del giudice del riesame a decidere in materia di restituzione delle cose in sequestro (anche in presenza di formale dissequestro) è espressamente prevista dalla legge (art. 322 e 322 bis c.p.p.);

rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice, pur avendo nella parte motiva affermato che il dissequestro dell’immobile era subordinato al passaggio in giudicato della sentenza, nel dispositivo ha puramente e semplicemente disposto il “dissequestro delle opere” e che, nel contrasto tra le due disposizioni, prevale quella contenuta nel dispositivo;

ritenuto che l’individuazione del soggetto legittimato alla restituzione va dunque operata allo stato attuale del procedimento, tanto più che la revoca del sequestro preventivo –quale misura cautelare- comporta l’immediato ripristino della situazione quo ante, così come per la revoca di ogni altra misura cautelare, trattandosi in entrambi i casi di strumenti di contrasto all’illegalità e/o di conservazione dei mezzi di prova per loro natura temporanei;

ritenuto altresì che siffatta determinazione non pregiudica gli eventuali successivi provvedimenti dell’Autorità Comunale di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in seguito all’inottemperanza della diffida a demolire, posto che la stessa potrà procedere a tanto indipendentemente dalla circostanza che il bene sia tutt’ora sottoposto a misura cautelare;

per questi motivi accoglie il gravame proposto e, per l’effetto, dispone che la restituzione delle opere abusivamente realizzate operi immediatamente ed in favore dell’appellante.

 

Si riporta, di seguito e per maggior completezza, l’atto di impugnazione ex art. 322 bis c.p.p.:

mercoledì, 04 luglio 2007

Estratto dal sito della Unione Camere Penali Italiane (di fianco linkato), si riporta la delibera con la quale si proclama l'astensione dalle udienze dal 16 al 21 luglio p.v. 

La Giunta U.C.P.I. riunita in seduta permanente

premesso

- che l'Assemblea Nazionale dei penalisti italiani e il Consiglio delle Camere Penali italiane, convocati in data odierna, a fronte della pervicacia con la quale la maggioranza di governo persegue il proprio disegno di controriforma dell'ordinamento giudiziario hanno espresso l’auspicio che la Giunta U.C.P.I. prosegua nelle iniziative di protesta;

rilevato

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martedì, 03 luglio 2007

Di seguito si riporta (estratto dal sito della Camera Penale di Roma)  un interessante intervento di Valerio Spigarelli, già Segretario dell’Unione Camere Penali Italiane:

Pacta sunt servanda ?

<<Sono diversi anni che i penalisti italiani denunciano alla opinione pubblica l’invadenza sindacale  della magistratura associata nella vicenda relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario. E’ successo, e lo segnalammo, nella scorsa legislatura, sta succedendo nuovamente in queste ore. Oggi come allora, infatti,  il vero nodo del problema non sta nella possibile criticabilità delle proposte di riforma, che ovviamente deve essere riconosciuta per principio, bensì nella pretesa – in questa materia ma non solo – che l’associazione dei magistrati avanza di ergersi a controparte  esclusiva del legislatore; una pretesa  che la politica purtroppo accetta e legittima. “Pacta sunt servanda”

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