lunedì, 24 marzo 2008
MISURE CAUTELARI PERSONALI – SEVERITA’ DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI GRAVITA’ INDIZIARIA – VALUTAZIONE IN ORDINE ALLE ESIGENZE CAUTELARI – CRITERI - REVOCA
Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Vincenzo Albano, Est. Stefania Daniele, ord. 14/2-3/3/2008, proc. n° 1079/2008 R.I.M.Caut.
Indubbia è la gravità dei fatti per cui si procede. Oltre a quanto già rilevato dal GIP e condiviso dal Collegio, in questa sede può venire solo rimarcato che trattasi di condotte delittuose di indiscutibile rilevanza, le quali appaiono vieppiù gravi se si considera il profilo soggettivo di coloro che, agendo sinergicamente in un “gioco di squadra”, se ne sono resi autori nello svolgimento di funzioni pubbliche, in tal modo strumentalizzate e piegate al soddisfacimento di interessi personali, ovvero clientelari di partito, anche di natura economica, perseguiti attraverso una “politica” di diffusa e ramificata intromissione nella gestione della cosa pubblica, attuata anche attraverso il ricorso ad illeciti metodi di pressante coazione psicologica, risultati posti in essere, a vari livelli, nei confronti di coloro che, ricoprendo specifici e strategici incarichi, si trovavano nella giuridica condizione di operare rilevanti scelte connesse alla gestione ed organizzazione di importanti enti territoriali, scelte che, pertanto, sono state orientate o condizionate in senso conforme alla volontà particolare dei vertici di una determinata area politica da cui sono risultate provenire le richieste di “favore” disvelate dalla presente indagine, dalla quale è stata altresì evidenziata l’esistenza di una fitta ed articolata rete di relazioni interpersonali, connesse a cointeressenze di tipo imprenditoriale, altamente rilevanti dal punto di vista economico. Ma pur posta tale negativa valutazione delle condotte investigate, il Collegio non ritiene che, ad oggi, si configurino le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. Ed infatti, il pericolo di inquinamento probatorio andrebbe necessariamente ancorato a dati oggettivi e di natura logica ritenuti pericolosi per l’acquisizione e genuinità della prova nonché concretamente e validamente riferibili all’indagato, dati che nel caso di specie sono insussistenti. Il pericolo di reiterazione viene meno, invece, grazie alla dismissione, attraverso il volontario atto di dimissioni, dell’incarico operativo grazie al quale l’indagato aveva posto in essere le condotte delinquenziali contestate, così che risulta del tutto astratta la possibilità di ripetere le stesse.
postato da: penalpolis alle ore 21:22 | Permalink | commenti (3)
Commenti
#1   26 Marzo 2008 - 15:03
 
Non per niente il Presidente Vincenzo Albano, appena 3 giorni prima di celebrare l'udienza relativa all'ordinanza qui riportata, aveva anticipato la motivazione: basta rileggere quanto scritto a questo url http://www.penalpolis.splinder.com/post/15908023/ancora+sul+caso+mastella

saluti e buona meditazione
f.s.
utente anonimo

#2   26 Marzo 2008 - 16:04
 
Semplicissime ragioni di opportunità non gli avrebbero almeno dovuto far evitare di prendere posizione politica sul punto? Io continuo a restare esterefatto! Avete visto il casino sollevato dal divieto per i PM di partecipare a conferenze stampa o rilasciare dichiarazioni su procediementi penali? Ho apprezzato le risposte di Tullio Morello ed Alfredo Guardiano: non per niente due grandi Giudici! Penso che riporterò qualcosa sul mio blog. Bye
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#3   26 Marzo 2008 - 16:19
 
Bravo avvonauta! Concordo con te ed ho apprezzato anche l'intervista che hai riportato sul tuo blog (avevo pensato di farci un post, ma mi hai rubato l'idea!). Sacrosante le parole non solo di Guardiano, ma anche quelle di Tullio Morello apparse in una sua intervista a Il Mattino (mi sembra) dell'altro ieri.
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categoria:esigenze cautelari, gravitĂ  indiziaria, misure cautelari personali, 9 giurisprudenza
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