USURA – FIDO BANCARIO – INTERESSI – CALCOLO COMPRENSIVO DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO – CONDIZIONI APPLICATE DALLA BANCA – RILEVANZA – CRITERI PER LA CONFIGURABILITA’ DELLA SPECIFICA FATTISPECIE DELITTUOSA
G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, Uff. XI Dott. Tullio Morello, ordinanza del 14/11/2006, proc. pen. n° 18082/05 R.G.N.R.
Quanto alla configurabilità del reato di usura in relazione all’ammontare degli interessi complessivi da corrispondere all’esito di stipula di contratto di fido fra cliente e banca, il PM, partendo dall’erroneo presupposto che della “commissione di massimo scoperto” (c.m.s.) non va tenuto alcun conto nella determinazione dell’usurarietà del tasso preteso dalla banca, ha richiesto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Ma tale infondatezza può rivelarsi solo dopo aver compiuto la “valutazione complessiva delle condizioni applicate” dalla banca nel caso specifico, tenendo conto sia della percentuale dell’interesse pratico sul fido concesso, sia della percentuale aggiuntiva relativa al c.m.s., perchè non si può consentire l’aggiramento delle regole sull’usura fissate dal comma 4 dell’art. 644 c.p. con cavillose argomentazioni, contrarie non solo allo spirito della legge, ma alla stessa lettera, laddove la disposizione citata precisa che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo ...”. Per tali motivi, essendo necessarie ulteriori indagini al fine di accertare se le condizioni complessive applicate dalla banca, comprensive anche delle percentuali pretese per commissione di massimo scoperto, configurino il reato di usura, non può essere accolta la richiesta di archiviazione.
(Fattispecie in cui il denunciante, legale rappresentante di una s.a.s., esponeva di aver stipulato un contratto di fido con la Banca X per l’importo di euro tot, con interessi nominali sul fido dell’11,25% oltre alle commissioni trimestrali di massimo scoperto dello 0,125%, ma la banca nel corso dell’esecuzione del contratto aveva completamente disatteso le condizioni pattuite, finendo col pretendere interessi usurari. Assumeva, infatti, il denunciante che la banca aveva illegittimamente ed inopinatamente elevato i tassi di interesse prima applicati fino a raggiungere il 25% comprensivo anche delle commissioni di massimo scoperto, mentre la soglia del tasso di usura era del 14%, nel senso che, pur mantenendo il tasso di interesse al di sotto della soglia usuraria, aveva elevato in modo abnorme le commissioni di massimo scoperto, passando dallo 0,125% pattuito all’1,125% trimestralmente, pretendendo in tal modo una somma di gran lunga superiore a quella dovuta. Il GIP, nell’ordinanza reiettiva di richiesta di archivazione testualmente rilevava che <<la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) è ritenuta dalla giurispruenza civile come “il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all’apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito e semplice richiesta del cliente”. Si aggiunge che “in maniera anomala rispetto alla sua funzione, viene calcolata non sull’importo del fido accordato, ma sul massimo saldo dare del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi”. Conclude la giurisprudenza predetta che essa “non costituisce una componente degli interessi o una modalità del loro calcolo, essendo destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa controprestazione della banca”. In tal modo considerata, si aggiunge da altri, si tratta piuttosto di una “commissione di massimo affidamento”, perchè, derivando l’onere della clausola dell’avere la banca tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo periodo di tempo, dovrebbe essere applicata non in caso di utilizzazione dell’apertura di credito ma nel caso opposto. Ma, osserva la giurisprudenza, la c.m.s. non può avere la causa di una commissione di affidamento, giacchè il cliente che utilizza l’apertura di credito si trova nell’impossibilità di rifiutare gli oneri conseguenti all’utilizzazione dell’apertura di credito, per cui la c.m.s. è nulla per assenza di una sua causa giustificatrice. La dottrina ha tratto ormai la conclusione che, nella sua applicazione pratica, la c.m.s. svolge la funzione di accessorio dell’interesse in quanto, in caso di utilizzazione del fido, il cliente deve corrispondere alla banca non solo gli interessi calcolati sulla somma utilizzata, ma anche tale ulteriore percentuale calcolata sulla somma concretamente utilizzata e, perciò, pur sempre un ulteriore interesse ... Nelle istruzioni agli organi dipendenti, contenute nel Bollettino di Vigilanza n° 12 del dicembre 2005, la Banca d’Italia ha precisato che il c.m.s. “rappresenta il compenso corrisposto dal cliente all’onere che l’intermediario sostiene per far fronte all’eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto. In tale contesto la verifica del rispetto delle soglie di legge da parte di ciascun intermediario richiede: 1) il calcolo del tasso in concreto praticato ed il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge; 2) il confronto tra l’ammontare percentuale della c.m.s. praticata e l’entità massima di c.m.s. applicabile (c.d. “c.m.s. soglia”), desunta aumentando del 50% l’entità della c.m.s. media pubblicata nelle tabelle. Peraltro, l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “c.m.s. soglia” non determina di per sè l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate>>. Il GIP concludeva, poi, come sopra riportato.)

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