giovedì, 05 luglio 2007

MISURE CAUTELARI REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – IMMOBILE ABUSIVO – SENTENZA DI CONDANNA – CONTESTUALE PERDITA DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO – MATERIALE RESTITUZIONE DEL BENE SOLO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – NECESSITA’ DI VERIFICA DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A BENEFICIARE DELLA RESTITUZIONE  IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE – ILLEGITTIMITA’ – RESTITUZIONE ALL’ORIGINARIO AVENTE DIRITTO  

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres.Est. Spagna, ord. 4/7/2007 proc. n° 1171/07 R.I.M.Caut.Reali e n° 50721/05 R.G.N.R.

Premesso che la competenza del giudice del riesame a decidere in materia di restituzione delle cose in sequestro (anche in presenza di formale dissequestro) è espressamente prevista dalla legge (art. 322 e 322 bis c.p.p.);

rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice, pur avendo nella parte motiva affermato che il dissequestro dell’immobile era subordinato al passaggio in giudicato della sentenza, nel dispositivo ha puramente e semplicemente disposto il “dissequestro delle opere” e che, nel contrasto tra le due disposizioni, prevale quella contenuta nel dispositivo;

ritenuto che l’individuazione del soggetto legittimato alla restituzione va dunque operata allo stato attuale del procedimento, tanto più che la revoca del sequestro preventivo –quale misura cautelare- comporta l’immediato ripristino della situazione quo ante, così come per la revoca di ogni altra misura cautelare, trattandosi in entrambi i casi di strumenti di contrasto all’illegalità e/o di conservazione dei mezzi di prova per loro natura temporanei;

ritenuto altresì che siffatta determinazione non pregiudica gli eventuali successivi provvedimenti dell’Autorità Comunale di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in seguito all’inottemperanza della diffida a demolire, posto che la stessa potrà procedere a tanto indipendentemente dalla circostanza che il bene sia tutt’ora sottoposto a misura cautelare;

per questi motivi accoglie il gravame proposto e, per l’effetto, dispone che la restituzione delle opere abusivamente realizzate operi immediatamente ed in favore dell’appellante.

 

Si riporta, di seguito e per maggior completezza, l’atto di impugnazione ex art. 322 bis c.p.p.:

giovedì, 21 settembre 2006

MISURE CAUTELARI PERSONALI - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIP – ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE E CONTESTUALE TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE FUNZIONALMENTE COMPETENTE - OMESSA MOTIVAZIONE SU URGENZA DI SODDISFARE LE ESIGENZE CAUTELARI – ANNULLAMENTO

Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Est. Sorbo, ord. 18/1/2006, proc. n° 7891/05 R.I.M.Caut.

E’ prevalente in giurisprudenza l’orientamento in virtù del quale il disposto di cui all’art. 291 co. 2 c.p.p. (secondo cui il giudice richiesto dell’applicazione di una misura cautelare personale, pur dichiarando la propria incompetenza, deve disporre la detta misura) trova

postato da: penalpolis alle ore 16:35 | Permalink | commenti
categoria:competenza, misure cautelari personali, 9 giurisprudenza
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