categoria:motivazione, sequestro probatorio, misure cautelari reali, riesame, impugnazione, 9 giurisprudenza
MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO – RIESAME – OMESSO INVIO ATTI – CONTENUTO DEGLI ATTI RIPORTATO NEL DECRETO DI SEQUESTRO – INSUFFICIENZA – ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI SEQUESTRO
Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Gianpaolo Cariello, Est. Mariaconcetta Sorrentino, ord. 5-9/10/2007, proc. n° 1825/07 R.I.M.Caut.Reali
La mancata trasmissione al Tribunale del Riesame delle informative di reato e degli esiti delle attività di osservazione di P.G., pur se richiamati nel decreto di sequestro impugnato, non consentendo di evincere alcun elemento da cui desumere la sussistenza del fumus degli ipotizzati reati, inibisce al medesimo Tribunale qualsivoglia possibilità di verifica -pur se solo a livello di astratta ipotizzabilità- dell’ipotesi accusatoria, così che il decreto di sequestro va annullato.
MISURE CAUTELARI PERSONALI – RIESAME – OMESSA TRASMISSIONE DI PARTE DI ATTI – SINGOLA PAGINA – RILEVANZA – INEFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE
Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Del Balzo, Est. Grillo, ord. 26/3-10/4/2007, proc. n° 2312/07 R.I.M.Caut.
In tema di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309 commi quinto e decimo c.p.p.,
MISURE CAUTELARI PERSONALI – RIESAME – OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI – OMESSA TRASMISSIONE DELL’INTERROGATORIO DEL COINDAGATO CHIAMANTE IN REITA’ - TRASCRIZIONE DI BRANI DELL’INTERROGATORIO NELL’INFORMATIVA DI P.G. – IRRILEVANZA – INEFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE
MISURE CAUTELARI REALI – SEQUESTRO PROBATORIO – OMESSA MOTIVAZIONE SU ESIGENZE PROBATORIE – POTERE DI INTEGRAZIONE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME – INSUSSISTENZA – ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO
Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Tagliarini, Est. Perrotti, ord. 27/12/2005, proc. n° 2293/05 R.I.M.Caut.Reali
Allorquando un decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso a seguito di sequestro di un P.C. e di altro materiale hardware (in quanto ravvisato il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 4 L. 401/89) non reca motivazione alcuna in ordine alle esigenze probatorie sottese al vincolo reale imposto sull’indicato materiale informatico, richiamando soltanto la necessità di acquisire la res al processo in quanto “corpo di reato”,